Art. 1.

      1. Il comma 2-sexies dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «2-sexies. È sempre disposta la sospensione fino a tre mesi del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o della patente del conducente in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, e 170 o per commettere un reato».

      2. I provvedimenti di sequestro e di confisca di ciclomotori o motoveicoli disposti ai sensi dell'articolo 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge sono revocati. Le autorità competenti provvedono, su richiesta scritta del proprietario, a restituire il veicolo e i relativi documenti di circolazione entro un mese dalla data della medesima richiesta.